Proroga della possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi per aziende fino a 10 addetti
Ad integrazione ed aggiornamento della comunicazione relativa al DI 30.11.12, si informa che il 21 dicembre 2012, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla Legge di stabilità 2013, è stata approvata anche la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità, prevista dal comma 5 dell'articolo 29 del D.Lgs 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione dei rischi (pubblicazione sulla GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212).
Al comma 388 dell'articolo 1 della nuova legge si legge infatti: "È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 (la tabella corretta è la 2, vedasi l'errata corrige "A pagina 184, seconda colonna, comma 388, le parole: tabella 1 devono intendersi sostituite dalle seguenti: tabella 2"- ndr) allegata alla presente legge." Nella tabella 2 si ritrova il riferimento all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 29 è quindi ora spostato al 30 giugno 2013.
E' comunque disponibile la linea guida per la redazione del DVR per aziende fino a 10 dipendenti utilizzabile anche per aziende fino a 50 dipendenti.
In base al chiarimento n. 7/2012 rilasciato dalla Commissione per gli Interpelli il DVR, se già predisposto dall'azienda che aveva deciso di non avvalersi dell'autocertificazione, e se già rispettoso integralmente delle disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/08, non deve necessariamente essere rielaborato secondo le procedure standardizzate.
Per eventuali chiarimenti e informazioni aggiuntive:
Dott. Ing. Paola Morganti
335.65.92.861
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Autore: Claudia Pippo - 09/01/2013