Inarsind Bergamo: Ultime notizie

Testo Unico D.Lgs. 81/08;

Come molti colleghi già sanno, quando rivestiamo il ruolo di datori di lavoro all’interno dei nostri uffici, nel momento in cui abbiamo anche un solo dipendente, in base al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) siamo tenuti ad istituire il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI che comporta la NOMINA di:

 1) R.S.P.P. (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che può essere svolto (per gli uffici che abbiano fino a 30 dipendenti) dal datore di lavoro dello studio/società

 2) RLS: deve necessariamente essere un dipendente o, in assenza di disponibilità, una persona designata dal CPT del proprio settore (attualmente per gli studi professionali non esiste)

 3) Addetto prevenzione incendi: può essere il datore di lavoro, per studi fino a 5 dipendenti, oppure un dipendente

 4) Addetto primo soccorso: idem c.s.

 5) Medico competente (nel caso di rischi che comportano idoneità sanitaria (es: uso di videoterminali per più di 20 ore/settimana, movimentazione manuale dei carichi, salita in quota, polveri, rumore, ecc…nel caso di sopralluoghi in cantiere)

 Ogni dipendente deve avere, infine, da parte del datore di lavoro, idonea formazione sui rischi connessi alla mansione svolta, comprensiva di quelli relativi a macchine e attrezzature utilizzate.

 Inoltre è necessario valutare i rischi aziendali e documentarli attraverso il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) (sempre, almeno con autocertificazione fino al 30.06.2012 nel caso di < 10 addetti)

 Per le prime quattro figure e per i dipendenti è necessario verificare che sia stata fatta la prescritta formazione.

 

 

Maggiori Informazioni

Autore: Ivan Locatelli - 31/05/2011